Reg. delegato (UE) 2015/2229 della Commissione del 29 settembre 2015 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose: il regolamento in questione stabilisce il divieto di uso come pesticida della sostanza fenbutatin ossido, che è stata ritirata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, e la iscrive nell’elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. Inoltre, le sostanze quali i composti di piombo, di dibutilstagno e di diottilstagno, il triclorobenzene, il pentacloroetano, l’1,1,2,2-tetracloroetano, l’1,1,1,2-tetracloroetano, l’1,1,2-tricloroetano e l’1,1-dicloroetene, in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 vengonoas soggettai a rigorose restrizioni in quanto sostanze chimiche industriali ad uso pubblico e devono pertanto essere iscritte alla parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato modificato nel 2012 dalla Commissione al fine di attuare la decisione adottata in conformità della convenzione di Stoccolma di inserire l’endosulfan nella parte 1 dell’allegato A della convenzione stessa, iscrivendo questa sostanza nella parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza, l’endosulfan è stata inserita nella parte 1 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 e va depennata dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
Il regolamento inoltre stabilice che per agevolare la gestione dei codici NC e l’identificazione delle corrette misure di controllo che si applicano alle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, i codici NC che coprono un numero superiore di sostanze chimiche rispetto a quelle elencate nell’allegato I devono essere preceduti da «ex». Il regolamento (UE) n. 649/2012 viene di conseguenza modificato.
Il Regolamento UE della Commissione 2015/2229 è disponibile al seguente link