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Con la Circolare N. 8/D e la connessa nota Prot. 45898 RU del 12 aprile 2016, l’Agenzia delle Dogane illustra in dettaglio le novità introdotte dal nuovo Codice Doganale dell’Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013), il quale è divenuto applicabile dal 1 maggio 2016. L’applicazione della nuova normativa doganale comunitaria passerà attraverso 3 Regolamenti principali: a) il Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015, che integra il CDU in relazione alle modalità che ne specificano alcune disposizioni; b) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU; e c) il Regolamento delegato transitorio (UE) n. 341 del 17 Dicembre 2015 che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il RD. Quest’ultimo Regolamento in particolare, riprende a titolo provvisorio, gran parte della modulistica allegata al Regolamento 2913/1993 (DAC) che era scomparsa nei Regolamenti Delegato ed Esecutivo per via della prevista introduzione di numerosi sistemi elettronici che permetteranno l’archiviazione e lo scambio di informazioni tra operatori e dogane o fra dogane direttamente online. Sistemi che allo stato attuale non sono ancora disponibili, ma che diverranno operativi entro ottobre 2020.

Fra le novità  previste in particolare dalla nota Prot. 45898 RU del 12 aprile 2016, si segnala la costituzione in AIDA della “Banca dati dei Rappresentanti doganali”, contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in dogana.
Tale banca dati è stata precaricata con le informazioni in possesso dell’Agenzia, inserendo, in qualità di rappresentanti diretti, ai sensi dell’art. 18 del CDU e delle disposizioni nazionali: 1) i Doganalisti iscritti all’albo; 
2) i Centri di Assistenza Doganale (CAD), iscritti all’albo; 3) i soggetti ai quali è stato concesso lo status di AEOC/F. 
 Saranno successivamente inseriti in tale banca dati i soggetti stabiliti in Italia o in altro Stato Membro che richiedano di agire in qualità di rappresenti previo accertamento dei requisiti previsti dall’art. 39 del CDU, lettere da a) a d) e rilascio dell’apposita abilitazione da parte del competente Ufficio centrale.
Le nuove funzionalità per la gestione della banca dati in parola e le istruzioni per l’utilizzo sono contenute nell’Allegato 2 della nota, al quale si rimanda. Il modello di domanda per l’abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta in materia doganale è disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Dogane nella Sezione “Nuovo Codice Doganale dell’Unione – CDU”. Un’ulteriore Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane dal titolo “IL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA COSA ACCADE DAL 1° MAGGIO 2016”, rappresenta inoltre in forma schematica le principali novità del nuovo Codice.

La Circolare dell’Agenzia è disponibile al seguente link

La Nota dell’Agenzia è disponibile al seguente link

Il Documento sul Codice Doganale dell’Unione è disponibile al seguente link