Con la circolare n. 40/D  del 28 dicembre 2011, l’Agenzia delle Dogane abroga e sostituisce la circolare n.52/D del 9 settembre 2003 e le successive istruzioni impartite, riassumendo ed aggiornando la prassi amministrativa relativa alla procedura di notifica trimestrale, tramite il sistema comunitario OWNRES-WEB, alla Commissione Europea dei rapporti relativi alle frodi o irregolarità di importo superiore a 10.000 euro riscontrate nel settore delle risorse proprie tradizionali. La banca dati OWNRES mira infatti a mettere a disposizione della Commissione Europea informazioni dettagliate sui singoli casi di frodi o irregolarità, affinché la stessa possa sorvegliare l’azione e l’impegno degli Stati membri nell’accertamento e nel contrasto del fenomeno fraudolento, nonché nel recupero delle risorse proprie tradizionali, contribuendo così alla trasparenza del sistema delle risorse proprie ed alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Poiché i dati presenti nel sistema OWNRES sono utilizzati dalla Commissione anche per la predisposizione delle verifiche presso gli Stati membri, per le relazioni dirette alle Autorità di bilancio, al Consiglio ed al Parlamento europeo e per l’analisi dei rischi, è fondamentale che gli Stati membri aggiornino i relativi dati con la massima precisione e tempestività, così da garantire l’affidabilità del sistema.

La circolare in questione si propone appunto lo scopo di fornire un quadro aggiornato delle modalità operative da porre in essere, da parte degli Uffici delle Dogane e delle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali per l’effettuazione delle predette comunicazioni, alla luce delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause C-423/08, C-349/07 (Sopropè), in materia di accertamento e contabilizzazione, nonché delle recenti sentenze dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenze nn. da 14786 a 14791, depositate in data 05.07.2011), in materia di competenza territoriale degli Uffici delle Dogane. Tali sentenze infatti, in particolare quelle della Corte di Giustizia, hanno specificato che gli Uffici debbono provvedere, ex artt.217 e ss. del codice doganale comunitario, alla contabilizzazione nei registri doganali dei diritti calcolati sulla base del documento con il quale, per la prima volta, viene comunicato al debitore l’importo che si presume dovuto (in linea generale, quindi, con il verbale di constatazione), riconoscendo sempre al contribuente il “diritto ad essere ascoltati” prima di emettere il successivo invito a pagamento.

Riguardo invece alla competenza territoriale degli Uffici delle Dogane in materia di revisione dell’accertamento, come chiarito con note n.63811/RU e n. 94889/RU rispettivamente del 12 luglio e 12 agosto c.a., la Suprema Corte di Cassazione disattendendo la tesi della ripartizione della competenza “rationae materiae”, sostenuta dall’Amministrazione doganale, ha chiarito che “competente alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo non può che essere la dogana presso la quale è sorta l’obbligazione tributaria ossia la dogana dove si sono svolte le operazioni di importazione”.

Infine, le articolazioni territoriali dell’Agenzia delle dogane competenti all’inserimento dei dati nel sito OWNRES-WEB su segnalazione degli Uffici dipendenti, vvengono invitate, prima di provvedere al loro inserimento nella pagina web predisposta dai Servizi comunitari, ad effettuare un attento controllo formale e sostanziale sulla completezza e coerenza dei dati comunicati in relazione a ciascun caso di frode o irregolarità, così come specificato in protocollo procedurale allegato alla circolare in oggetto.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare n. 40/D  del 28 dicembre 2011.

Allegati:

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