Sulla base dell’esperienza acquisita sino ad oggi in merito al rilascio dello status comunitario di “Operatore Economico Autorizzato” di cui all’art. 5bis del Reg. (CEE) 2913/1992 nonché agli artt. da 14bis a 14 quinvicies del reg. CEE 2454/93, è emersa la necessità di modificare o chiarire alcuni punti della Circolare 36/D del 28.12.2007, con la quale l’Agenzia ha inteso dettare l’organizzazione nazionale del procedimento AEO nelle sue fasi di accettazione dell’istanza e di rilascio o diniego del relativo certificato, nel rispetto della normativa comunitaria sopra richiamata. Con la Circolare 41/D del 30 dicembre 2011, l’Agenzia delle Dogane provvede quindi ad illustrare le modifiche introdotte.
In particolare viene modificato il paragrafo 1.2.3. della Circolare 36/D introducendo i seguenti chiarimenti:
– i soggetti richiamati alle lettere da a) a d) dell’art. 14nonies del Reg. CEE 2454/93 per i quali deve essere verificato il requisito della comprovata osservanza degli obblighi doganali sono il richiedente, in caso di istanza presentata da persone fisiche ed i legali rappresentanti ed amministratori in caso di istanza presentata da persone giuridiche.
– la definizione di “infrazione grave” va allineata con le norme UE. DI conseguenza, il riferimento ai “delitti” va modificato con il termine più generico di “reati”, utilizzato dalle disposizioni comunitarie che può essere definito, sotto un profilo formale, come ogni fatto umano al quale la legge ricollega una sanzione penale. L’art. 39 del c.p. distingue i reati in delitti e contravvenzioni in base al tipo di pena rispettivamente comminata dalla legge, ma tale distinzione non comporta di per sé che il reato “delitto” debba essere automaticamente considerato più “grave” del reato “contravvenzione”, visto che l’ordinamento punisce come contravvenzioni fatti che comportano una lesione o messa in pericolo di beni giuridici di notevole rilevanza tutelati anche dall’Agenzia delle Dogane, con conseguente elevato allarme e pericolosità sociale. Coerentemente, quindi, con il regolamento UE citato il cui ordinamento non conosce la distinzione interna tra “delitti” e “contravvenzioni”, ai fini dell’istruttoria che precede il rilascio dello status di A.E.O., viste le finalità e l’ambito territoriale di utilizzo dello stesso, si è ritenuto dover far riferimento non più ai “delitti”, ma ai “reati”, con la precisazione, quindi, che la gravità degli stessi reati che, ove accertata, impedisce il rilascio dello status, non deve essere valutata in maniera formale in base al tipo di pena comminata dalla legge, bensì in maniera sostanziale, ovvero in base all’azione commessa, o presumibilmente commessa, alla natura del bene giuridico tutelato e alla pericolosità e all’allarme sociale determinati dalla condotta (particolarmente evidente per i reati ambientali, fabbricazione o commercio non autorizzato di armi, vendita di alimenti adulterati). Resta, ovviamente, fermo che la valutazione dei “reati” avviene sempre nell’alveo di quanto stabilito dall’art. 14 septies, p.1, lett. b) e c) relativamente all’accettazione dell’istanza nonché dell’art. 14 nonies del citato Reg. (CEE) 2454/93 relativamente alla verifica del criterio di “affidabilità doganale”;
– per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti di cui all’art. 14 septies, p.1, lett. b) e c) nonché all’art 14 nonies del citato Reg. (CEE) 2454/93 (già verificati dagli Uffici delle Dogane tramite la richiesta del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale), si precisa a quali Procure della Repubblica tali certificati debbono essere richiesti. I menzionati certificati infatti hanno la funzione di consentire la verifica di quanto espresso con la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal richiedente se persona fisica o dal/i legale/i rappresentante/i, se persona giuridica, circa il possesso dei criteri di cui al già citato art. 14 septies, p.1, lett. b) e c) richiesti per l’accettazione dell’istanza nonché all’art. 14 nonies del citato Reg. (CEE) 2454/93 richiesti per la verifica del requisito dell’affidabilità doganale; per i soggetti diversi da quelli sopra richiamati (ad es. gli amministratori della società) i certificati consentono la verifica del possesso del requisito di cui al richiamato art. 14 nonies del medesimo regolamento comunitario.
Si è proceduto inoltre a modificare il paragrafo 2.2.1. della circolare 36/D con alcuni chiarimenti circa chi sono i soggetti che devono compilare e sottoscrivere l’istanza e coloro che devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.
Allo stesso modo, le modifiche introdotte al paragrafo 2.2.3.2. della Circolare 36/D precisano, coerentemente con le precedenti modifiche, la definizione di “richiedente” in capo al quale si prevede che sia soddisfatto il requisito di cui all’art. 14 septies, lett. b). In particolare il riferimento alla “Società” riguarda eventuali condanne ai sensi della Legge n. 231/2001; quello al legale rappresentante è riferito a tutte le ipotesi di condanna.
Oggetto di aggiornamento è anche l’istanza di richiesta di un certificato AEO di cui all’allegato 1 della Circolare 36/D. Nel nuovo formulario viene infatti inserita la richiesta di assenso per lo scambio dei dati con le amministrazioni doganali dei Paesi terzi con cui la UE conclude Accordi di Mutuo Riconoscimento dei programmi AEO (solo per le istanze di rilascio dei certificati AEOS e AEOF). L’assenso, qualora fornito, è valido per tutti gli Accordi già stipulati e per quelli futuri.
L’istanza modificata va utilizzata per le domande presentate a decorrere dal 16 gennaio 2012; per quelle già presentate anteriormente a tale data, l’assenso continuerà ad essere richiesto agli operatori direttamente dall’Ufficio regimi doganali e fiscali dell’Agenzia delle Dogane, tramite l’invio di specifica lettera di richiesta.
Ulteriori precisazioni riguardano il “punto di contatto” AEO, che deve essere sempre una persona “interna” alla società e non può, invece, essere un soggetto esterno (ad es. un consulente). Al riguardo, gli Uffici delle Dogane sono invitati a verificare il rispetto della prescrizione richiamata e, in caso contrario, a richiedere il nominativo di una persona “interna” alla società provvedendo, in caso di istanze già accettate o certificazioni rilasciate, alla sostituzione del nominativo precedentemente fornito utilizzando le apposite funzionalità di AIDA.