Con la nota prot. n. 166163 del 27 dicembre 2010 erano state diramate dall’Agenzia delle Dogane le istruzioni operative riguardanti i nuovi processi di entrata e di uscita delle merci nel territorio comunitario da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011, in attuazione di quanto previsto dal Reg. (CE) 648/2005 che ha modificato il Codice Doganale Comunitario e dal Reg. (CE) 1875/2006 e successive modifiche delle Disposizioni di Attuazione del Codice. Con la circolare n. 20/D del 30 giugno 2011 provvedeva di seguito a riunire in un unico provvedimento le istruzioni per il processo di entrata già fornite con la sopracitata nota, integrandole con nuove disposizioni e precisazioni, resesi necessarie per risolvere talune criticità operative riscontrate durante la fase di prima applicazione della nuova procedura.
Con la circolare n. 1/D del 2 gennaio 2012, si riuniscono ora in un unico provvedimento le istruzioni per il processo di uscita.
Si ricorda che le norme richiamate prevedono l’obbligatorietà della trasmissione dei dati sicurezza per la merce in uscita dal territorio comunitario al fine di valutarne il rischio in base ai Criteri Comuni di Rischio definiti a livello comunitario. I dati sicurezza sono trasmessi con la:
- dichiarazione di esportazione, ovvero,
- dichiarazione di transito, ovvero,
- dichiarazione sommaria di uscita (EXS) per le merci che non sono oggetto di una dichiarazione doganale.
L’Agenzia delle Dogane ricorda che è stato di recente definito un nuovo tracciato del Manifesto Merci in Partenza (versione 4.3) per la gestione della dichiarazione sommaria di uscita (Exit Summary Declaration – E.X.S.) e con l’occasione sono state introdotte novità e semplificazioni per le altre tipologie di dichiarazioni/documenti da allibrare sul manifesto. Le relative modifiche/novità in questione sono pubblicate il 20 ottobre 2011 nella sezione “e-customs.it – AIDA” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane.
L’Agenzia ricorda altresì che in Italia, in coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto Merci in Partenza (MMP) svolge per le dichiarazioni di esportazione la funzione di notifica di arrivo delle merci presso l’ufficio di uscita. L’iscrizione dell’M.R.N. (Movement Reference Number) di una dichiarazione di esportazione sul MMP sostituisce, ai sensi dell’art. 796 quater delle DAC, la presentazione del Documento di Accompagnamento all’Esportazione (DAE). Tuttavia, per le dichiarazioni soggette a restituzione all’esportazione di prodotti agricoli si rende ancora necessaria la presentazione del DAE in quanto necessaria per l’espletamento di specifici adempimenti previsti dalla nota n° 109967, del SAISA, del 10 agosto 2009.
L’iscrizione di un M.R.N. sul MMP svolge altresì la funzione di richiesta di autorizzazione all’imbarco per le merci oggetto di dichiarazioni di esportazione, di transito e sommarie di uscita (EXS), autorizzazione che è concessa a seguito della valutazione di “rischi sicurezza” e dell’effettuazione degli eventuali controlli come specificato in dettaglio nel seguito.
Le dichiarazioni di esportazione/esportazione abbinata a transito, in procedura ordinaria o domiciliata/semplificata di accertamento, sono sottoposte al Circuito Doganale di Controllo (CDC) ed al nuovo Circuito Doganale di Sicurezza (CDS). L’analisi dei rischi sia ai fini doganali sia ai fini di sicurezza si effettua anche con riguardo agli eventuali messaggi di completamento (messaggi NB e/o NE). Pertanto è necessario assicurarsi della corretta elaborazione dei suddetti completamenti.
Per le dichiarazioni che presentano elementi di rischio sulla base dei CRC ai fini sicurezza, il sistema provvede:
- a riportarle nel pannello “Analisi Sicurezza Export/Uscita” utilizzabile dall’Ufficio Centrale Antifrode (UCA) – Ufficio Analisi dei Rischi, ai fini della successiva valutazione manuale del “rischio sicurezza”;
- a porle nello stato “Analisi di sicurezza in corso” rilevabile consultando i parametri di rischio della dichiarazione (NK preventivo);
- a inibirne lo svincolo sino al termine dell’analisi, ed in caso di necessità di un controllo, sino alla registrazione del relativo esito.
Al termine dell’analisi dei rischi manuale, il sistema evidenzia le decisioni assunte dall’UCA, modificando la stringa “Analisi di sicurezza in corso” in:
- “Sicurezza con esito negativo”, che indica che la dichiarazione non è stata selezionata per un controllo sicurezza;
- “Controllo sicurezza (exp)”, che indica che la dichiarazione è soggetta a un controllo sicurezza.
Se invece non si rileva nessun elemento di rischio in base ai CRC ai fini sicurezza, l’esito del circuito di controllo (CA – CD – CS – VM) è determinato unicamente dal CDC.
Per gli ulteriori contenuti della circolare, si consulti il link sotto riportato.
Allegati: Agenzia Dogane – Crcolari – 1D – 2012012