Può svolgere l’attività di spedizioniere doganale qualsiasi cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea nonché qualsiasi cittadino di uno Stato estero che accordi ai cittadini italiani uguale trattamento in materia, purché maggiorenne ed in possesso di requisiti previsti dall’art. 48 del TULD. (D.P.R. 23.1.1973, n. 43).
Il superamento dell’esame di Stato, previsto dall’art. 50 del TULD, è la condizione necessaria per il rilascio della patente che ha validità illimitata ed abilita al compimento delle operazioni doganali su tutto il territorio nazionale.
Il titolo di abilitazione a sua volta permette l’scrizione al relativo albo professionale.
La patente di spedizioniere doganale è rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
Requisiti e materie oggetto dell’esame
Per essere ammessi all’esame di abilitazione alla professione di spedizioniere doganale, gli aspiranti devono inoltrare apposita istanza nei termini stabiliti dal bando pubblicato sulla gazzetta ufficiale e dimostrare di essere in possesso, a tale data, dei seguenti requisiti:
− diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 51 del TULD);
− certificato di compiuto tirocinio di 12 mesi rilasciato dal competente consiglio territoriale (coloro che abbiano prestato servizio nell’Agenzia delle Dogane con mansioni direttive, di concetto, od esecutive, ovvero nel corpo della Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale, per almeno due anni sono esonerati da tale requisito);
− essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino dell’Unione Europea ovvero di uno Stato estero che accordi uguale trattamento in materia ai cittadini italiani;
− essere di buona condotta;
− essere meritevole della fiducia dell’amministrazione in rapporto alle leggi finanziarie e a quelle relative alla disciplina economica e valutaria.
Tirocinio
La durata del tirocinio è 12 mesi consecutivi, da svolgersi presso uno spedizioniere doganale iscritto all’Albo da almeno 5 anni. Il tirocinio è subordinato all’iscrizione nel registro dei tirocinanti tenuto presso il Consiglio territoriale di appartenenza (Regolamento di tirocinio CNSD, ex art.6 DPR 7 agosto 2012 n. 137). Al termine del tirocinio viene rilasciato un certificato che ha validità 5 anni. Il certificato di tirocinio è condizione per sostenere l’esame di abilitazione alla professione. Quì è possibile trovare il regolamento e la modulistica relativa.
Esami
L’esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale viene indetto:
− Per i laureati, con cadenza annuale (art.6 L213/2000).
− Per i diplomati, ogni tre anni (art.50-52 TULD – DPR n. 43/1973).
Composizione commissione esame
- Un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;
- due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;
- due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.
- Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava
Svolgimento esami
L’esame di Stato di abilitazione alla professione di spedizioniere doganale si articola in una prova scritta, una pratica ed una prova orale ai sensi dell’art.52 del TULD.
Tuttavia, per gli aspiranti in possesso di diploma di laurea in una materia giuridica, economica od equipollenti (art.9, l. 213/2000), l’esame consiste in un colloquio nelle materie indicate nell’art. 52 del TULD.
Per i laureati quindi, la prova scritta e la prova pratica non sono previste.
La prova scritta verte in particolare sulle seguenti materie:
– istituzioni di diritto privato,
– principi di scienza delle finanze,
– nozioni di diritto tributario.
La prova pratica consiste nella compilazione di alcune dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni e sull’iter dell’operazione stessa.
La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove suindicate, verte anche sulle seguenti materie (art.52 TULD):
− Nozioni di diritto amministrativo;
− Nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);
− Nozioni di merceologia;
− Nozioni di geografia economica e commerciale;
− Nozioni di statistica generale ed economica;
− Nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l’estero;
− Cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle comunità europee.
− Istituzioni di diritto privato;
− Principi di scienza delle finanze;
− Nozioni di diritto tributario;
− Disposizioni sulla compilazione della dichiarazione ed adempimenti connessi alle singole operazioni doganali